Convivenza di fatto

Come costituire una convivenza di fatto tra persone maggiorenni, di stato libero, di sesso diverso o stesso sesso, residenti in Italia.

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Conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.


A chi è rivolto

L'istituto in oggetto è rivolto sia a persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (sono dunque esclusi gli italiani iscritti nei registri AIRE), unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli), coabitanti e aventi medesima residenza nel Comune.

Descrizione

La convivenza di fatto è un istituto disciplinato dall’art.1, commi dal 36 al 65, della Legge n.76/2016 che può riguardare sia coppie composte da persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana o straniera, residenti in Italia che, ai sensi dell’art. 1, comma 36, della suindicata Legge, siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”, che siano coabitanti e quindi aventi la medesima residenza.

La convivenza di fatto si istituisce quindi sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza che in un momento successivo, ma il requisito della coabitazione nel medesimo nucleo familiare costituisce condizione necessaria per il ricevimento dell’istanza.

I conviventi di fatto potranno scegliere di stipulare o meno un contratto di convivenza che disciplini i relativi rapporti patrimoniali. Il contratto, come anche le sue eventuali modifiche, è redatto in forma scritta, a pena di nullità, mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia del contratto dovrà essere trasmesso al competente ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi dello stesso.

Si evidenzia tuttavia che la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto, e non anche viceversa: tale precisazione risulta fondamentale per precisare che la produzione di un accordo di convivenza non costituisce documentazione sufficiente a ottenere l’iscrizione anagrafica di un cittadino straniero comunitario quale convivente di cittadino italiano residente.

Gli interessati dovranno dichiarare di essere coabitanti, di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia, di reciproca assistenza morale e materiale, di non essere vincolati da vincoli di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile tra loro o con altre persone.

I cittadini stranieri dovranno produrre apposita attestazione di stato libero rilasciata dal proprio Stato d'origine.

Ricevuta la relativa istanza, l’ufficio competente provvederà ad avviare l'istruttoria del caso mediante gli eventuali opportuni accertamenti della Polizia Municipale, atti a verificare il requisito della coabitazione, con contestuale acquisizione dell'estratto per copia integrale degli atti di nascita dei dichiaranti e degli eventuali atti di precedenti matrimoni, al fine di verificare l’effettivo stato libero dei dichiaranti.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per intervenuto matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra questi e altre persone, per decesso del convivente, ovvero per cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio) o del legame affettivo (anche nel caso in cui continui a a sussistere la coabitazione).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, mantenendo pur sempre un unico stato di famiglia nella medesima nuova abitazione.

Diritti

Ai sensi dei commi 38 e ss. dell’art.1 della Legge n.76/2016, i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Ciascun convivente di fatto, nelle modalità di cui al comma 40, art. 1, L. n.76/2016, può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a)in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Ai sensi dei commi 42, 43 e 44 del citato art. 1, “in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel  caso  in  cui  il convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente  di  fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.

Ai sensi del comma 45, invece, “Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto”.

Il comma 46 dell’art. 1 ha poi introdotto il seguente art. 230-ter del codice civile, in tema di diritti del convivente: "Al  convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente   spetta una  partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  società o  di  lavoro subordinato".

Il convivente di fatto può inoltre essere nominato tutore, curatore  o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta  o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'art. 404, c.c. (comma 48, art.1).

In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da  fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49, art.1).

Ai sensi del comma 65, in tema di alimenti, “In caso di cessazione della convivenza  di  fatto,  il  giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini  della  determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi  dell'articolo  433  del  codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente  comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”.

Come fare

Gli interessati dovranno dichiarare all'Ufficiale d'Anagrafe, mediante apposito modulo, di essere coabitanti, di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia, di reciproca assistenza morale e materiale, di non essere vincolati da vincoli di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile tra loro o con altre persone.

I cittadini stranieri dovranno produrre apposita attestazione di stato libero rilasciata dal proprio stato di origine, regolarmente legalizzata e tradotta ove necessario.

Cosa serve

Il requisito della coabitazione e della medesima residenza nel territorio del Comune è fondamentale e necessario. Gli interessanti dovranno altresì rendere la dichiarazione di voler istituire la convivenza di fatto, allegando, in caso di domanda inoltrata a mezzo PEC, mail o raccomandata a/r, anche copia del proprio documento di identità.

  • Requisito della medesima residenza nel Comune
  • Dichiarazione di voler istituire la convivenza di fatto nel Comune regolarmente sottoscritta da entrambe le parti.
  • Esibizione di un documento di identità in corso di validità di entrambe le parti o produzione di copia dello stesso allegata alla domanda inoltrata a mezzo PEC, mail o raccomandata a/r.

Cosa si ottiene

Costituzione della convivenza di fatto e registrazione dell'eventuale contratto di convivenza.

Tempi e scadenze

30 giorni dalla presentazione della domanda

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Argomenti:

Pagina aggiornata il 18/01/2024

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