Dichiarazione di nascita

Come, in che termini e dove dichiarare la nascita di un nuovo nato in Italia o all'estero, da coppia coniugata o fuori dal matrimonio.

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La dichiarazione di nascita costituisce espressione di un diritto della persona nata, in quanto, dall'atto di nascita conseguono diritti civili quali il diritto al nome, all'identità personale, all'iscrizione anagrafica e al Sistema Sanitario Nazionale.


A chi è rivolto

Ai genitori, o al genitore, che intendano dichiarare il nuovo nato presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o all'Ufficiale dello Stato Civile.

Descrizione

Mediante la dichiarazione di nascita è possibile ottenere l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente, con inserimento del bambino nella scheda di famiglia della madre o dei genitori, oltre all’attribuzione del nome e del cognome ai sensi degli artt. 34 e 35 D.P.R. 396/2000.

Soltanto in seguito alla redazione dell'atto di nascita il nuovo nato acquisirà infatti lo status di persona fisica riconosciuta dall'ordinamento, consistendo detto adempimento in un riconoscimento formale e amministrativo della titolarità sostanziale dello stato di figlio già comprovato con attestazione di nascita.

Per il nostro ordinamento, infatti, soltanto in seguito alla dichiarazione di nascita la partoriente, sino a quel momento "puerpera", acquisisce giuridicamente lo stato di madre (non a caso, la puerpera potrebbe anche negare il consenso a comparire quale madre del bambino nell'atto di nascita).

La dichiarazione di nascita, che costituisce un vero e proprio dovere per i soggetti legittimati a rendere la stessa, è un atto obbligatorio anche per l'Ufficiale dello Stato Civile, che non può rifiutarsi di ricevere detta dichiarazione se non in due soli casi tassativamente indicati dal legislatore:

  1. in caso di dichiarazione tardiva (art. 31 D.P.R. 396/2000), qualora il dichiarante, decorso il termine tassativo di 10 giorni per rendere la dichiarazione di nascita, non indichi all'Ufficiale dello Stato Civile competente le ragioni del ritardo e non produca la documentazione necessaria; in tal caso l'Ufficiale di Stato Civile informerà il Procuratore della Repubblica e non potrà ricevere la dichiarazione di nascita sino a successiva autorizzazione della Procura alla redazione dell'atto (da iscrivere in Parte I Serie B);
  2. in caso di omessa dichiarazione (art. 32 D.P.R. 396/2000): qualora l'Ufficiale dello Stato venga a conoscenza dell'omessa dichiarazione, anche tardiva, di una nuova nascita, informa il Procuratore della Repubblica. Da tale momento, l'Ufficiale dello Stato Civile non potrà più ricevere la comunicazione tardiva dai genitori e dovrà attendere l'autorizzazione del Tribunale, con Decreto, alla formazione dell'atto di nascita.

Chi può rendere la dichiarazione di nascita, dove e in che termine.

La dichiarazione di nascita, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 396/2000, può essere resa tassativamente e unicamente dai seguenti soggetti:

  1. un genitore e entrambi i genitori;
  2. un procuratore speciale del genitore (nel caso di figli nati nel matrimonio, la procura in esame è quella di cui all'art. 12, comma 7, D.P.R. 396/2000, ovvero quella che non necessita di firma autenticata);
  3. il medico, l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto, nel caso in cui il figlio non sia riconosciuto da entrambi i genitori, con onere, in tal caso, per l'Ufficiale dello Stato Civile, di informare il Tribunale.

La dichiarazione di nascita deve essere resa nei seguenti termini perentori di legge:

  1. entro 3 giorni dal parto innanzi alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale;
  2. entro 10 giorni dal parto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile competente.

Come anticipato, i termini sono perentori, pertanto al quarto giorno non sarà più possibile dichiarare la nascita presso la struttura sanitaria ma unicamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile e, decorso 10 giorni dal parto, si dovrà applicare obbligatoriamente la disciplina prevista per la dichiarazione di nascita tardiva., con obbligo di informare il Procuratore della Repubblica.

L'Ufficiale dello Stato Civile competente a cui rendere la dichiarazione è, rispettivamente:

  1. quello del Comune di residenza della madre (salvo diverso accordo dei genitori volto a dichiarare il bambino nel comune di residenza del padre, con obbligo, in tal caso, per l'U.S.C. del comune di prima iscrizione di comunicare l'atto di nascita al Comune di residenza della madre per la trascrizione dello stesso e l'iscrizione anagrafica del bambino nella scheda di famiglia della madre);
  2. quello del Comune di parto (che dovrà poi necessariamente comunicare l'atto di nascita all'U.S.C. del Comune di residenza della madre, ai fini della trascrizione dell'atto di nascita e l'iscrizione anagrafica del bambino nella scheda di famiglia della madre).

La dichiarazione di nascita, entro 3 giorni dal parto, può essere resa anche presso la Struttura Sanitaria di nascita e, in tal caso, la Direzione Sanitaria provvederà ad inoltrare la dichiarazione di nascita al Comune di residenza della madre per la trascrizione della stessa nel registro delle nascite e la conseguente iscrizione anagrafica del bambino, salvo che, per diverso accordo dei genitori, la dichiarazione sia trasmessa al Comune di parto o a quello di residenza dell'altro genitore (in tal caso, in virtù del principio della "doppia trascrizione" di cui alla Circolare MIACEL 27/2002, l'atto trascritto verrà trasmesso sempre al Comune di residenza della madre per ulteriore trascrizione e iscrizione anagrafica del bambino nella scheda di famiglia della madre, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 223/1989).

Documentazione necessaria.

Ai sensi dell'art.30 D.P.R. 396/2000, chi intenda procedere alla dichiarazione di nascita deve esibire, oltre alla necessaria documentazione di riconoscimento personale:

  1. l'attestazione di nascita, contenente i dati necessari per la formazione dell'atto e quelli relativi alla puerpera;
  2. il certificato di avvenuto parto, che viene rilasciato dal personale medico che assiste la partoriente in caso di parto verificato fuori dalla struttura sanitaria;
  3. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

Nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio: differenze procedurali.

La differenza sostanziale tra le dichiarazioni di nascita relative a bambini nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio con riconoscimento dei genitori è data dalla presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c., ai sensi del quale si presume che il bambino nato o concepito nel matrimonio sia figlio del marito della puerpera.

In conseguenza, in caso di figlio nato nel matrimonio, la dichiarazione di nascita potrà essere resa anche da un solo genitore, ovvero da un procuratore speciale incaricato da questi con procura non autenticata. Anche nel caso in cui la dichiarazione di nascita venga resa dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, opererà detta presunzione legale, salvo che la madre chieda di non essere nominata.

La stessa disciplina si applicherà anche nei riguardi del figlio nato fuori dal matrimonio in caso di preventivo riconoscimento del nascituro da parte dei genitori, il cui fine ultimo è proprio quello di consentire anche ad uno solo dei genitori non coniugati di dichiarare la nascita del figlio nato fuori dal matrimonio.

Invero, in caso di figlio nato fuori dal matrimonio, i genitori che intendano riconoscere anche la paternità del figlio sono tenuti a effettuare la dichiarazione di nascita congiuntamente e contestualmente, sottoscrivendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000 con le quale le stesse attestano che non sussistono, tra i dichiaranti, rapporti di parentela o affinità o altre cause che impediscano il riconoscimento del bambino. Il padre riconoscerà quindi il bambino, mentre la madre, contestualmente, dichiarerà di accettare il riconoscimento del padre, sulla scorta di moduli prestampati d'ufficio da sottoscrivere previo esibizione di documento di identità. Di dette dichiarazioni l'Ufficiale dello Stato Civile farà menzione nell'atto di nascita.

L'attribuzione del COGNOME e del NOME al nuovo nato.

Il diritto al nome costituisce un diritto civile fondamentale collegato a quello dell'identità personale e giuridica del minore.

Ai sensi degli artt.3 e 35 D.P.R. 396/2000, al bambino non può essere attribuito:

  1. lo stesso nome del padre vivente;
  2. lo stesso nome di un fratello o una sorella vivente;
  3. un cognome come nome;
  4. nomi ridicoli o vergognosi.

Il nome deve essere composto da lettere dell'alfabeto italiano (comprese le consonanti J, K, X, Y, W), deve corrispondere al sesso (unica eccezione riconosciuta dalla giurisprudenza: Andrea; il nome Maria può essere utilizzato al maschile se preceduto da altro nome maschile) e non può essere composto da più di tre nomi.

In casi di attribuzione di più nomi, se nell'atto di nascita si discorre di "i nomi", al plurale, il nome del bambino sarà costituito solo dal primo nome. Se l'atto riporta la dicitura "il nome", ogni elemento attribuito costituirà il nome del nuovo nato.

In caso di utilizzo della virgola, il nome di iscrizione anagrafica sarà quello che precede la virgola (esempio: "Fulvio, Italo", il nome sarà "Fulvio").

Con riferimento al cognome, la disciplina generale di cui all'art. 262 c.c. è stata oggetto di esame della Corte costituzionale che, già pronunciatasi sul punto nel 2016 (introducendo la possibilità di attribuire al nato il cognome materno, posponendo a quello paterno), con la Sentenza n. 131 del 27/04/2022  pubblicata il 01/06/2022 ha modificato le modalità di attribuzione del cognome alla nascita, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, dando priorità alla volontà dei genitori di attribuire anche entrambi i cognomi al proprio figlio e nell'ordine da essi concordato.
Pertanto, ad oggi, i genitori, purché sussista accordo tra gli stessi, possono attribuire al proprio figlio:

  1. il doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
  2. solo il cognome paterno;
  3. solo il cognome materno.

Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume invece il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 258 c.c., l'atto di riconoscimento di un solo genitore non può contenere indicazioni relative all'altro e, qualora queste siano presenti, sono del tutto inefficaci.

Gli stranieri, in sede di dichiarazione di nascita, nell'attribuire il nome e il cognome al nuovo nato in Italia, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità che il nome e il cognome attribuiti al minore sono conformi alle normative vigenti nel loro Stato d'origine.

La cittadinanza del nuovo nato.

E' cittadino italiano, per nascita, ai sensi della Legge n.91/1992, il bambino nato anche da un solo genitore italiano.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, anche se nato in Italia, e pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore, ma solo quella dei genitori, i quali si attiveranno autonomamente presso le autorità diplomatiche del proprio Paese per il riconoscimento della cittadinanza straniera in favore del proprio figlio.

DICHIARAZIONE DI NASCITA TARDIVA.

Decorso il termine perentorio di 10 giorni per rendere la dichiarazione di nascita, i legittimati potranno procedere a tale adempimento esclusivamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile competente mediante dichiarazione tardiva.

La procedura ricalca quella ordinaria, ma i dichiaranti dovranno, ai sensi dell'art.31 D.P.R. 396/2000, motivare e documentare le ragioni del ritardo. L'Ufficiale dello Stato Civile redigerà l'atto di nascita in Parte I Serie B (non A) e, in ogni caso, darà informazione al Procuratore della Repubblica per la convalida dell'atto di nascita, allegando copia dell'atto e della documentazione acquisita, che verrà inoltrata alla Procura della Repubblica per la richiesta di convalida dell'atto di nascita. Il fine è quello di informare il Pubblico Ministero e di consentire a questi di effettuare le opportune valutazioni onde scongiurare l'ipotesi di fattispecie di reato di occultamento di neonato (art. 566 c.p.).

Qualora il dichiarante tardivo non produca la documentazione di cui all'art.30 del D.P.R. 396/2000 o non esponga le ragioni del ritardo, l'Ufficiale dello Stato non potrà ricevere la dichiarazione di nascita e dovrà informare senza indugio il Procuratore della Repubblica e la redazione dell'atto di nascita avverrà unicamente in seguito a emissione di Decreto del Tribunale adito mediante procedura di rettificazione.

DICHIARAZIONE DI NATO MORTO.

In caso di bambino nato morto o nato vivo, ma deceduto prima della denuncia di nascita, la procedura di riferimento subisce delle modifiche dapprima in ordine alla competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile che dovrà redige l'atto di riferimento.

Occorre preliminarmente precisare che il bambino si intenderà nato morto superate le 28 settimane di gestazione.

In tal caso, la dichiarazione del nato morto deve essere resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di nascita (art. 30, comma 5, D.P.R. 396/2000) dai medesimi soggetti indicati dall'art. 30 D.P.R. 396/2000, inserendo nell'occhiello, nelle diciture "nome" e "cognome" le indicazioni "nato" "morto". L'U.S.C. procederà a rilasciare anche il conseguente permesso di seppellimento.

Differentemente, nel caso di bambino nato vivo e deceduto prima che sia stata resa la dichiarazione di nascita, la dichiarazione andrà resa all'U.S.C. del luogo di nascita, il quale redigerà due atti separati, l'uno di nascita e l'altro di morte, in conseguenza procedendo anche al rilascio del permesso di seppellimento.

Se invece il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione, i genitori non dovranno rendere alcuna denuncia allo stato civile e l'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà essere richiesta alla A.S.L. competente per territorio.

Come fare

La dichiarazione di nascita può essere resa presso la Struttura Sanitaria in cui è avvenuto il parto, entro 3 giorni dal parto, ovvero presso l'Ufficiale dello Stato Civile competente, come sopra precisato, entro 10 giorni dalla dichiarazione di nascita.

I dichiaranti potranno recarsi presso l'Ufficio di stato civile in ogni momento, nel rispetto dei termini di cui sopra, muniti dell'attestazione di nascita in originale e del proprio documento di riconoscimento, per dichiarare la nascita in oggetto.

In casi particolari, qualora si renda necessaria la presenza di entrambi i genitori, i dichiaranti potranno concordare un appuntamento con l'ufficio in orario comodo alle parti, al fine di scongiurare alla puerpera che debba dichiarare il nuovo nato tempi di attesa.

Si consiglia di contattare preventivamente l'ufficio in caso di dichiarazioni di nascita di figlio nato fuori dal matrimonio, la cui procedura richiede la necessaria presenza di entrambi i genitori per il riconoscimento della paternità e, in conseguenza, tempi di svolgimento maggiori.

Cosa serve

Ai sensi dell'art.30 D.P.R. 396/2000, chi intenda procedere alla dichiarazione di nascita deve esibire, oltre alla necessaria documentazione di riconoscimento personale, la documentazione che verrà di seguito elencata.

  • L'attestazione di nascita, in originale, contenente i dati necessari per la formazione dell'atto e quelli relativi alla puerpera.
  • Il certificato di avvenuto parto, che viene rilasciato dal personale medico che assiste la partoriente in caso di parto verificato fuori dalla struttura sanitaria.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
  • Eventuale procura speciale munita di copia del documento del delegante.
  • Documento di identità dei dichiaranti.
  • Eventuale copia integrale dell'atto di riconoscimento prenatale di nascituro già sottoscritto dai genitori di figlio nato fuori dal matrimonio.
  • Documentazione comprovante le ragioni della mancata dichiarazione di nascita nei termini di legge in caso di dichiarazione di nascita tardiva, ex art. 31 D.P.R. 396/2000.

Cosa si ottiene

La redazione dell'atto di nascita del nuovo nato, con attribuzione del nome e del cognome prescelto, l'iscrizione del minore in ANPR nella scheda di famiglia della madre o dei genitori e la richiesta di attribuzione del Codice Fiscale, con conseguente rilascio di certificato di richiesta attribuzione da utilizzare in attesa di ricevimento di Tessera Sanitaria presso l'indirizzo di residenza della madre.

Tempi e scadenze

Domanda accolta senza indugio. In caso di richiesta di trascrizione di atto di nascita da altro Comune o dalla Direzione Sanitaria, l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà nel più breve tempo possibile.

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Condizioni di servizio

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Pagina aggiornata il 18/01/2024

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